Valido fino al 30/06/2022

(limite spostato al 31/12/2022 se il 60% dei lavori sono eseguiti entro 30/06/2022)



Prevede un’aliquota di detrazione pari al 110%  delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 (da detrarre in cinque rate annuali costanti ).

E’ previsto per specifici interventi in ambito di efficienza energetica  e di interventi di miglioramento della classe sismica (cd. Interventi TRAINANTI) e conseguente installazione di impianti fotovoltaici, anche con accumulo, o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Interventi TRAINATI).

Le nuove misure si aggiungono , pertanto, alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus ) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di  sconto da parte dei fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito  corrispondente alla detrazione spettante ai suddetti fornitori o ad istituti bancari / finanziari.

In questo caso si dovrà inviare, a partire dal 15 ottobre 2020 una comunicazione all’agenzia delle entrate  per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

 

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

·       Condomini;

·       Persone fisiche , al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o  detengono l’immobile oggetto dell’intervento;

·       Istituti autonomi case popolari ( IACP) o altri istituti  che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“;

·       Cooperative  di abitazione a proprietà indivisa;

·       Onlus  e associazioni di volontariato;

·       Associazioni  e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai  soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi ;

·        soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti  effettuati sulle parti comuni in edifici  condominiali.

L’agevolazione è ottenibile se viene effettuato almeno uno degli “interventi trainanti” , a cui possono seguire uno o più degli altri interventi trainanti oppure uno o più tra gli “interventi trainati”.

 

INTERVENTI TRAINANTI:

 

·       interventi di  isolamento termico sugli involucri (cd. Cappotto) delle superfici opache che interessano l’involucro con incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda.

I materiali utilizzati, dovranno soddisfare i requisiti minimi ambientali, presenti nell’allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.

Indichiamo di seguito i limiti massimi di spesa:

 

– limite massimo di spesa per condomini:

 € 40.000 fino a 8 appartamenti

 € 30.000 oltre 8 appartamenti (dal nono in poi)

 

– limite massimo di spesa per case unifamiliari:

 € 50.000

 

·       sostituzione  degli impianti di climatizzazione invernale, nel caso dei condomini, sulle parti comuni, con caldaie a condensazione di classe A, oppure PDC;

    Indichiamo di seguito i limiti massimi di spesa:

 

– limite massimo di spesa per condomini:

 € 20.000 per appartamento, fino a 8 appartamenti

 € 15.000 per appartamento, oltre 8 appartamenti (dal nono in poi)

 

 

·       sostituzione  di impianti di climatizzazione invernale, con caldaie a condensazione di classe A oppure PDC, sugli edifici unifamiliari  o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari le quali risultino funzionalmente indipendenti (con accesso indipendente);

 

– limite massimo di spesa:

 € 30.000

 

·     Importante è sottolineare che per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 (solo nel caso di interventi in edifici unifamiliari o in unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno) è possibile installare caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

 

·       interventi di miglioramento della classe di rischio sismico: la detrazione già precedentemente prevista dal Sismabonus è in tal caso elevata al 110% (in quanto in tal caso viene considerato come intervento trainante) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 Dicembre 2022, con la condizione che almeno il 60% dei lavori sia eseguito entro il 30 Giugno 2022.

 

INTERVENTI TRAINATI:

 

·       installazione di impianti solari fotovoltaici e/o termici: il limite è fissato in € 2.400 a KW installato, per una detrazione massima pari a € 48.000

 

·       installazione di sistemi di accumulo elettrico, con un limite massimo di € 1.000 a KW installato, per una detrazione massima pari a € 48.000

 

·       infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (cd. Colonnine di ricarica), con i seguenti limiti di detrazione massima pari a:

€ 2.000 per edificio unifamiliare e funzionalmente indipendente

€ 1.500 ad U.I. per condomini fino ad 8 U.I.

€ 1.200 ad U.I. per condomini oltre 8 U.I. (dal nono in poi)

 

·       installazione di serramenti ad elevato isolamento termico, rispettanti i limiti, compresi portoni d’ingresso, cassonetti e persiane, coinvolti nella dispersione termica. (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006) con un limite di detrazione massima pari a € 54.545

 

 

Per gli interventi che rientrano in queste disposizioni i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute . Tale asseverazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica ad ENEA.

Il Decreto del MiSE 6 agosto 2020, “decreto asseverazioni ” ha definito: 1. Modalità di trasmissione 2. Contenuti dell’asseverazione (requisiti tecnici e congruità delle spese) L’asseverazione va rilasciata al termine dei lavori o anche per stati di avanzamento lavori, al 30% e/o al 60%.

 

Complessivamente l’esecuzione degli interventi trainanti e trainati, deve portare obbligatoriamente al salto minimo di  2 classi energetiche, a meno che l’edificio non sia già nella classe massima o una al di sotto della stessa. Nel caso di edifici di pregio (i.e. gravati da uno o più vincoli indicati nel codice dei beni culturali) o situati nei centri storici per i quali la regolamentazione edilizia comunale vieti l’esecuzione degli interventi trainanti, è prevista una deroga per la quale non è necessario effettuare questi ultimi.

 

Nota bene:

·       Ognuno di questi interventi, come abbiamo visto, ha dei  limiti finanziari stabiliti, rintracciabili nel link della guida alla fine della pagina.


Ambito industriale

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Infatti, i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni dalla sopra citata Circolare ADE (24/E del 8 agosto 2020 -pag 8) possono usufruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini”.

In questo caso la detrazione spetta anche all’imprenditore o al professionista o al lavoratore autonomo, a prescindere che l’immobile sia strumentale all’impresa o un immobile merce o un immobile posseduto a semplice titolo patrimoniale (fermo restando il requisito necessario che la superficie totale del condominio destinata ad uso residenziale sia più della metà del totale).

Per ogni approfondimento si rimanda alla:

Guida ADE Superbonus 110%