Valido fino al 31/12/2021

Il SISMABONUS è una detrazione Irpef (dal 50 all’85% delle spese sostenute)riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavoriper migliorare la classificazione di rischio sismico per case ed edifici produttivi in zone ad alto rischio sismico (vedi sotto per le zone sismiche interessate).

La misura viene riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2017 e può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo, per quelli utilizzati per attività produttive e per gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione.

Si hanno tre modalità operative di seguito indicate.

  1. DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE: nel caso di una unità immobiliare che sia stata oggetto, precedentemente all’acquisto, di lavori per il conseguimento di un miglioramento della classe di rischio sismico. Pertanto in base alla classe di miglioramento si hanno le seguenti percentuali:
  2. 75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore)
  3. 85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori)

IMPORTO MASSIMO di detrazione: 96.000 € per ogni unità immobiliare.

RIPARTIZIONE della detrazione: 5 quote annuali di pari importo.

Nota bene:

  • Gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata “a rischio sismico 1” (anche “2” e “3”, a seguito della disposizione introdotta dal D.L. n. 34/2019). Puoi trovare la classificazione delle zone sismiche in Italia qui.
  • Devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica (regolarmente assentita) rispetto al vecchio edificio.
  • I lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono l’immobile.
  • MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO: Detrazioni per interventi su parti private o condominiali eseguiti su parti comuni (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021).

Queste sono le percentuali riconosciute, in base alla tipologia di intervento:

  • per le singole unità immobiliari:
    • 50% nel caso in cui non si riesca a garantire il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico;
    • 70% nel caso in cui si ottiene il miglioramento di una classe di rischio sismico;
    • 80% nel caso in cui si ottiene il miglioramento di due classi di rischio sismico;
  • Per gli edifici condominiali:
    • 50% nel caso in cui non si riesca a garantire il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico;
    • 75% se si passa a una classe di rischio sismico inferiore;
    • 85% se si passa a due classi di rischio sismico inferiori.

IMPORTO MASSIMO di detrazione: 96.000 euro per unità immobiliare (nel caso di condomini deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali).

RIPARTIZIONE della detrazione: 5 quote annuali di pari importo.

Nota bene:

  • Gli immobili interessati sono: qualsiasi ad uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e gli immobili adibiti ad attività produttive, purché l’immobile si trovi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3.
  • INTERVENTI COMBINATI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO:Possono essere eseguiti sia su edifici privati sia su parti comuni di edifici condominiali. La detrazione viene riconosciuta per gli interventi combinati che conseguono sia il miglioramento della classificazione sismica e di riqualificazione energetica (in vigore dal 2018).

Queste sono le percentuali riconosciute, in base alla tipologia di intervento:

  • 80% se i lavori determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
  • 85% se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio sismico inferiori.

Detrazione pari a 136’000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

RIPARTIZIONE della detrazione: 10 quote annuali di pari importo.

Nota bene:

  • Gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • I lavori devono essere finalizzati congiuntamente sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica;
  • Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Fonte: Agenzia delle Entrate.


Ambito industriale

Con la  risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 la Corte Suprema di Cassazione ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonioincide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Pertanto estende il bonus a tutto il patrimonio immobiliare


Per ogni approfondimento si rimanda a:

Guida ADE Sismabonus