(BENI STRUMENTALI)

La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione che ha come obiettivo principale di facilitare l’accesso al credito delle imprese ed accrescere, sostenendo gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda siano:

  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • hanno sede in uno stato europeo, purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle:

  • attività finanziarie e assicurative;
  • attività connesse all’esportazione.

I beni devono essere nuovi e riferiti a:

  • immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali
  • software e tecnologie digitali

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.


GLI INVESTIMENTI DEVONO SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari;
  •  correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

L’agevolazione è parte di una convenzione tra il MISE, l’Associazione Bancaria Italiana ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e consiste:

  • nella concessione di finanziamenti, per sostenere l’investimento;
  • contributo da parte del MISE rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).

  1. Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le PMI” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni;
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
  2. Il contributo del MISE, è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
  3. I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “INDUSTRIA 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% sono individuati all’interno degli allegati.

ITER AMMINISTRATIVO DI OTTENIMENTO AGEVOLAZIONE

  1. Presentazione alla banca della richiesta di finanziamento e della domanda di accesso al contributo ministeriale, dimostrando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge;
  2. La banca verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti relativi alla dimensione di impresa e trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
  3. La banca, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso C.DD.PP.;
  4. La banca che decida di concedere il finanziamento adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
  5. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca;
  6. La banca si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva;
  7. La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale e la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione degli investimenti;
  8. Dal primo gennaio 2021, le PMI, in alcuni casi, possono beneficiare del contributo in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo.