Valido fino al 31/12/2021
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef (dal 50 all’85% delle spese sostenute), da ripartire in 10 quote annuali costanti, riconosciuta ai contribuenti privati che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti.
L’Ecobonus è stato istituito dalla legge 296/2006 e dall’art.14 del D.L. 63/2013 come convertito dalla legge 90/2013 e come modificato dalla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Ci sono tre modalità per fruire della detrazione:
- detrazione personale diretta, ma il tal caso l’utente deve avere la capienza fiscale, anno per anno, pari almeno all’entità della detrazione annuale;
- cessione del proprio credito di imposta maturato ad un istituto bancario o altro terzo avente diritto;
- sconto in fattura (per le percentuali ammesse), operato al cliente da parte della ditta la quale a sua volta potrà rilevare tale importo che era concesso al cliente e successivamente utilizzarlo o come detrazione propria oppure cederlo ad un istituto bancario per la restituzione sotto forma di cessione del credito.
Queste sono le percentuali riconosciute, in base alla tipologia di intervento:
- detrazione 50 % su:
- Serramenti e infissi;
- Schermature solari;
- Caldaie a biomassa;
- Caldaie a condensazione in Classe A.
- detrazione 65 % su:
- Riqualificazione globale dell’edificio;
- Caldaie a condensazione dotate di sistema di termoregolazione evoluto (appartenente alle classi V, VI o VIII della comunicazione della commissione 2014/C207/02);
- Generatori di aria calda a condensazione;
- Pompe di calore (PDC);
- Scalda-acqua a PDC;
- Coibentazione involucro (con requisiti indicati nella Tab.2 del D.M. 26/01/2010);
- Collettori solari;
- Generatori ibridi;
- Sistemi di Buiding Automation;
- Microcogeneratori.
- detrazione 70 % per interventi su parti comuni dei condomini:
- Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente (riscaldata dall’interno).
- detrazione 75 % per interventi su parti comuni dei condomini:
- Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente (riscaldata dall’interno) + Qualità media dell’involucro (vedi quanto sopra indicato per la coibentazione involucro).
- detrazione 80 % per interventi su parti comuni dei condomini:
- Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente (riscaldata dall’interno) + Riduzione di una classe di Rischio Sismico.
- detrazione 85 % per interventi su parti comuni dei condomini:
- Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente (riscaldata dall’interno) + Riduzione di 2 o più classi di Rischio Sismico.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Fonte: Agenzia delle Entrate.
Ambito industriale
Con la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 la Corte Suprema di Cassazione ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.
Pertanto estende gli Ecobonus a tutto il patrimonio immobiliare.
Per ogni approfondimento si rimanda alla: