Valido fino al 31/12/2021

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta (Irpef), da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020/2021: è quindi necessario avere la capienza fiscale, anno per anno, pari almeno all’entità della detrazione annuale spettante.

Previsto per il recupero e/o il restauro della facciata esterna di immobili esistenti, possono fruire della detrazione i soggetti Irpef privati e si applica agli interventi più in basso indicati ed effettuati sulle facciate esterne di immobili situati urbanisticamente in:

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superfice coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore al 1,5 mc/mq.

Gli interventi incentivati sono i seguenti:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna;
  • rifacimento di ringhiere;
  • decorazioni;
  • marmi di facciata;
  • balconi;
  • restauro marmi di facciata;
  • impianti pluviali, le grondaie per intenderci;
  • interventi sulle strutture opache della facciata.

Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F (L. n.160 del 27/12/2019 art.1 co.219-224).

Nota: I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
  • i “valori limite” di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11/3/2008.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Fonte: Agenzia delle Entrate.


Ambito industriale

E’ previsto per il recupero e/o il restauro della facciata esterna di immobili esistenti.

Possono fruire della detrazione i soggetti Irpef privati, ma anche i soggetti Ires, come chiarito dall’ADE con la risposta a interpello n. 517 del 2 novembre 2020.

Questa agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio.


Per ogni approfondimento si rimanda alla:

Guida ADE per Bonus Facciate