ANCHE DETTO BONUS RISTRUTTURAZIONI
Valido fino al 31/12/2021
Si tratta di una detrazione fiscale del 50% da ripartire in 10 anni e con una detrazione massima pari a 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Per le definizioni degli interventi si rimanda alla lettura del D.P.R. n.380 / 2001 – Art.3.
Possono fruire della detrazione Irpef i soggetti privati (anche soci di cooperative e società semplici)e gli imprenditori individuali (solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merci).
L’utilizzo del bonus casa permette inoltre di usufruire della detrazione del 50% su mobili e grandi elettrodomestici per ulteriori 16.000 € di detrazioni (cd. bonus mobili), subordinatamente all’esecuzione dei lavori.
Non sono ammessi al beneficio fiscale di tali detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (che invece risultano comunque spettanti solo nel caso di lavori condominiali su parti comuni), a meno che non facciano parte di un intervento combinato più vasto e complesso di ristrutturazione che confluisca parallelamente e contemporaneamente in uno o più degli interventi Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate.
A) I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti
Manutenzione straordinaria:
• installazione di ascensori e scale di sicurezza;
• realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici;
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
• rifacimento di scale e rampe;
• interventi finalizzati al risparmio energetico;
• recinzione dell’area privata;
• costruzione di scale interne.
Interventi di restauro e risanamento conservativo:
• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a:
• demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente;
• modifica della facciata;
• realizzazione di una mansarda o di un balcone;
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
• apertura di nuove porte e finestre;
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
B) Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato
A seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle tre precedenti tipologie di intervento e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza per la zona in esame.
C) Interventi atti ad ottenere l’eliminazione delle barriere architettoniche
Si intendono quelli aventi quale oggetto ascensori e montascale (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
D) Interventi di tecnologia avanzata
Si intende la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
E) Prevenzione atti illeciti
Si intendono gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
• porte blindate o rinforzate;
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
• apposizione di saracinesche;
• tapparelle metalliche con bloccaggi;
• vetri antisfondamento;
• casseforti a muro;
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
F) Cablatura e contenimento inquinamento acustico
Si intendono gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico, quali ad esempio realizzazione di rete LAN domestica o interventi di insonorizzazione acustica.
G) Interventi effettuati per il consegumento di risparmi energetici
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione con particolare riguardo ad installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.
Nota Bene: Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
H) Interventi per l’adozione di misure antisismiche
Si riferisce agli interventi antisismici con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici. In tal caso sono agevolate le spese per la documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
I) Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio:
• l’installazione di apparecchi rilevatori della presenza di gas inerti (gpl / metano / CO2 etc.)
• il montaggio di vetri anti-infortunio;
• l’installazione del corrimano.
Per le altre spese agevolabili si rimanda alla lettura integrale della guida ADE sotto indicata.
NOTA BENE: Per le definizioni, le tipologie di interventi architettonici ed edilizi si rimanda alla lettura integrale del D.P.R. n.380 / 2001 al fine di evitare eventuali erronee interpretazioni, per le quali i responsabili del presente sito non si assumono alcuna responsabilità.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Fonte: Agenzia delle Entrate.
Ambito industriale
La detrazione è applicabile ai soggetti IRPEF, ad imprese individuali e società di persone ma con esclusivo riferimento agli interventi su immobili “patrimonio”.
Rientrano quindi tra questi i fabbricati ad uso residenziale iscritti fra le immobilizzazioni, non strumentali per natura (cioè non con le categorie catastali B, C, D, E o A/10) e non strumentali per destinazione (cioè non utilizzati dall’impresa), inclusi quelli eseguiti sulle parti comuni condominiali.
Quindi, il bonus ristrutturazioni può essere portato in detrazione dalle sole persone fisiche che pagano l’imposta sul reddito IRPEF.
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i professionisti e i lavoratori autonomi che lavorano a partita IVA, e anche le micro-imprese (imprese individuali, società di persone: SS, SNC e SAS).
Le aziende soggette a tassazione IRES (come le SRL, SRLS o le SPA) non possono accedere all’incentivo.
Si deve pertanto segnalare che in caso di lavori effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, la detrazione si riduce della metà.
Per ogni approfondimento si rimanda alla: