Valido fino al 31/12/2021
Il bonus verde consiste in una detrazione d’imposta (Irpef) del 36% sulle spese sostenute da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Può essere usufruito per le seguenti attività:
- 36% sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- 36% realizzazione di coperture a verde (cd. “Tetti Verdi”) e di giardini pensili.
Si ha diritto all’agevolazione anche per le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.
Va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro (IVA inclusa) per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia.
Nota bene:
- Non è prevista la cessione del credito.
Ambito industriale
La detrazione è applicabile ai soggetti IRPEF, ad imprese individuali e società di persone ma con esclusivo riferimento agli interventi su immobili “patrimonio”.
Rientrano tra questi i fabbricati ad uso residenziale iscritti fra le immobilizzazioni, non strumentali per natura (cioè non con le categorie catastali B, C, D, E o A/10) e non strumentali per destinazione (cioè non utilizzati dall’impresa).
Interventi inclusi sono anche quelli eseguiti sulle parti comuni condominiali.
Quindi, il bonus ristrutturazioni può essere portato in detrazione dalle sole persone fisiche che pagano l’imposta sul reddito IRPEF.
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i professionisti e i lavoratori autonomi che lavorano a partita IVA, e anche le micro-imprese (imprese individuali, società di persone: SS, SNC e SAS).
Le aziende soggette a tassazione IRES, come le SRL, SRLS o le SPA, non possono accedere all’incentivo.
Per ogni approfondimento si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate, qui.